Responsabilità ex art. 96 c.p.c. del creditore

L’Avvocato Antonio Politano del Foro di Firenze, segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione con la recente (n. 6533 del 05/04/2016) con quale la suprema corte ha stabilito un importante principio in tema di iscrizione di ipoteca giudiziale.
Precisamente, la suprema corte ha statuito che  “ Nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.) così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore”.
L’Avvocato Antonio Politano evidenzia come la Corte di Cassazione sia giunta a tale conclusione sull’assunto che:
–  non c’è ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall’intero patrimonio, presente e futuro, del debitore (art. 2740 c.c.) non debba incontrare il limite dell’abuso di diritto. Tanto più, nel diritto processuale dove i diritti sono conferiti in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine del soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato;
– non si vede per quale stringente ragione si debba leggere l’art. 2828 c.c., che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e sopravvenuto del debitore, e quindi a scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili;
– la sopravvenienza nell’’ordinamento dell’art. 111 Cost., che nell’interpretazione delle norme processuali impone, insieme, la ragionevolezza della durata del processo e la giustezza del processo…., comporta che “giusto” non può essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale..
L’avv. Antonio Politano, riporta le conclusioni della corte secondo la quale In questa prospettiva, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’scrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto degli accessori, l’importo dei crediti iscritti (Artt. 2875 e 2876 c.c.) pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno al debitore.
Avvocato Antonio Politano
Firenze